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Indennità di disoccupazione

In linea di principio, tutte le persone domiciliate in Svizzera che hanno terminato le scuole dell’obbligo e non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento AVS possono inoltrare una domanda per indennità di disoccupazione. La cassa di disoccupazione vaglia ogni singola richiesta.

Cosa dovresti sapere

Periodo di contribuzione

Nei 2 anni che precedono l’iscrizione devi avere esercitato un’attività lucrativa dipendente in Svizzera per almeno 12 mesi, percependo mediamente un salario mensile di almeno 500 franchi e versando perciò i relativi contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Paesi dell'UE/AELS

Se come cittadino o cittadina dell’UE o di uno Stato membro dell’AELS hai svolto come ultima occupazione un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera, i periodi di contribuzione maturati nello spazio UE/AELS possono eventualmente essere computati come periodo di contribuzione.

Frontalieri

Per i frontalieri residenti in Svizzera il computo avviene anche nel caso in cui non abbiano svolto come ultima occupazione un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera.

Computo di altre indennità

In determinate circostanze, altre indennità possono essere computate al periodo di contribuzione, ad esempio sei hai ricevuto delle indennità per perdita di guadagno (IPG) per servizio militare, civile e di protezione civile o per maternità.

Educazione dei figli

Se negli ultimi 2 anni ti sei dedicata all’educazione dei figli e perciò non hai lavorato, il termine quadro per il periodo di contribuzione può essere prorogato di 2 anni, alle seguenti condizioni:

  • durante il periodo in cui ti sei dedicata all’educazione del figlio, quest’ultimo aveva meno di 10 anni
  • al momento di annunciarti il figlio ha meno di 10 anni
  • all’inizio del periodo educativo non avevi nessun termine quadro in corso per la riscossione delle prestazioni
Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione

Se non soddisfi il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi, in taluni casi hai comunque la possibilità di ottenere un diritto alle indennità di disoccupazione.
Sei esentato/a dall’adempimento del periodo di contribuzione se nei 2 anni precedenti all’iscrizione non hai potuto lavorare per oltre 12 mesi per uno dei seguenti motivi:

  • formazione di base, continua o riqualificazione, a condizioni di essere stato/a domiciliato/a in Svizzera per almeno 10 anni
  • malattia, infortunino o maternità, a condizione di essere stato/a domiciliato/a in Svizzera durante questo periodo
  • soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo

Sei parimenti esonerato/a dall’adempimento del periodo di contribuzione se devi assumere o estendere un’attività dipendente per uno degli eventi menzionati qui di seguito, a condizione che tale evento non risalga a più di 1 anno e che, al momento dell’insorgere dell’evento, tu fossi domiciliato/a in Svizzera:

  • divorzio o separazione
  • invalidità o decesso del coniuge
  • soppressione di una rendita AI
  • altri motivi del genere

Disoccupazione parziale o totale

Per percepire le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione non devi per forza essere disoccupato/a al 100%.
Le condizioni possono essere soddisfatte anche in caso di disoccupazione parziale.
Se, ad esempio, hai due impieghi a tempo parziale e ne perdi uno, subendo una perdita di guadagno, potresti avere diritto alle indennità di disoccupazione.

Idoneità al collocamento

Per ottenere le indennità di disoccupazione devi garantire la tua collocabilità:
  • Devi intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione e comprovare gli sforzi intrapresi per trovare un nuovo lavoro.
  • Devi partecipare ai colloqui di consulenza dell’URC e alle attività e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro come corsi, eventi informativi o periodi di impiego.

Di principio devi accettare senza indugio qualsiasi occupazione proposta, sempre che possa essere considerata adeguata, ovvero se:

  • è conforme alle condizioni di lavoro usuali
  • è conforme alla tua situazione personale (età, salute, situazione familiare)
  • non richiede uno spostamento di oltre 4 ore al giorno (tra andata e ritorno)
  • non compromette il reinserimento nella tua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli

Ammontare dell’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione viene versata sotto forma di 5 indennità giornaliere alla settimana, corrispondenti ai giorni feriali (da lunedì a venerdì).

70% dell'indennità giornaliera

In genere l’indennità giornaliera è pari al 70% del guadagno assicurato, calcolato sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito negli ultimi 6 mesi
(o negli ultimi 12 mesi, se la media è più favorevole all’assicurato/a).

80% dell'indennità giornaliera

L’indennità giornaliera ammonta all’80% del guadagno assicurato se

  • hai obblighi di mantenimento nei confronti di figli sotto i 25 anni
  • il guadagno assicurato non supera i 3797 franchi
  • percepisci una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità almeno del 40%
Figli a carico

Se hai figli a carico, hai diritto di regola a un assegno per i figli e per la loro formazione.
L’importo degli assegni è determinato in base alla legge sugli assegni familiari in vigore nel tuo cantone di domicilio.

Numero di indennità giornaliere

Il diritto all’indennità ha una durata massima di 2 anni (il cosiddetto termine quadro per la riscossione delle prestazioni).
Il numero di indennità giornaliere alle quali hai diritto dipende dal numero di mesi di contribuzione prima della disoccupazione, dall’età e da eventuali obblighi di mantenimento.

Periodo di contribuzione (mesi)
Età, obblighi di mantenimento
Requisiti
Indennità giornaliere
da 12 a 24
fino a 25 anni senza obblighi di mantenimento
200
da 12 a 17
dai 25 anni
260
da 12 a 17
con obblighi di mantenimento
260
da 18 a 24
dai 25 anni
400
da 18 a 24
con obblighi di mantenimento
400
da 22 a 24
dai 55 anni
520
da 22 a 24
dai 25 anni
riscossione di una rendita di invalidità corrispondente a un grado d’invalidità almeno del 40%
520
da 22 a 24
con obblighi di mantenimento
riscossione di una rendita di invalidità corrispondente a un grado d’invalidità almeno del 40%
520
Esonerato/a dall’obbligo di contribuzione
90

Giorni di attesa

In linea di principio, prima di percepire delle indennità giornaliere deve trascorrere un certo periodo di attesa, che dipende dal guadagno assicurato e da eventuali obblighi di mantenimento nei confronti di figli a carico.

Guadagno assicurato
(valido anche per gli importi forfetari)
Giorni d’attesa generali
con obblighi di mantenimento verso figli sotto i 25 anni
Giorni d’attesa generali
senza obblighi di mantenimento
fino a 3000.– 0 0
da 3001.– a 5000.– 0 5
da 5001.– a 7500.– 5 10
da 7501.– a 10 416.– 5 15
da 10 417.– 5 20

In alcuni casi occorre osservare anche un periodo di attesa supplementare, ad esempio se prima della disoccupazione hai esercitato un’attività stagionale o eri esonerato/a dall’adempimento del periodo di contribuzione.

Giorni di sospensione

Se durante la disoccupazione vieni meno ai tuoi obblighi, il diritto all’indennità può essere sospeso provvisoriamente, in particolare se:

  • ti trovi in disoccupazione per tua colpa
  • non fai il possibile per trovare un’occupazione adeguata
  • non osservi le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’URC
  • non accetti un lavoro adeguato che ti viene proposto
  • non ti presenti a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (corso, evento informativo, impiego) o lo interrompi senza un motivo valido oppure ne comprometti lo svolgimento o lo impedisci

La durata della sospensione dipende dalla colpa (lieve, media o grave) e può estendersi da 1 a 60 giorni.
L’URC è la sola istanza che valuta la colpa e determina la sanzione in relazione con i tuoi sforzi per trovare un lavoro.

Guadagno intermedio

Il guadagno intermedio è il reddito conseguito con un’attività (dipendente o indipendente) che risulta inferiore all’ammontare dell’indennità di disoccupazione mensile.
Il guadagno intermedio viene dedotto dalle prestazioni della cassa di disoccupazione.

Vacanze, giorni senza obbligo di controllo

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata puoi godere di una settimana di «vacanze», ovvero 5 giorni esenti dall’obbligo di controllo.
In questi giorni non sei tenuto a presentarti al controllo, a cercare un lavoro o ad essere idoneo/a al collocamento.
Puoi anche accantonare questi 5 giorni di esenzione dal controllo in modo da poter disporre, ad esempio, di 2 settimane di «ferie», ovvero 10 giorni esenti dall’obbligo di controllo, al termine di 120 giorni di disoccupazione controllata.
I giorni senza obbligo di controllo vanno annunciati all’URC con 2 settimane di anticipo.
I giorni non percepiti non possono essere trasferiti in un ulteriore termine quadro né essere compensati in contanti.

Infortunio, malattia, maternità

Infortunio
Un infortunio va notificato alla cassa di disoccupazione e, se partecipi a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, anche all’organizzatore del provvedimento.
Nei primi 3 giorni (incluso il giorno dell’infortunio) ricevi le normali indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, dopodiché riceverai le indennità giornaliere dalla Suva.
Malattia
Se ti ammali, devi comunicarlo all’URC entro 1 settimana.
Se rimani ammalato/a per più di 3 giorni, devi inoltrare un certificato medico agli uffici competenti.
Per uno stesso caso di malattia la cassa di disoccupazione eroga prestazioni al massimo per i primi 30 giorni di incapacità lavorativa.
Se la malattia si protrae oltre il mese, devi far valere la perdita di guadagno presso un’eventuale assicurazione privata di indennità giornaliera per malattia.
Sull’arco di un termine quadro, il numero di indennità giornaliere per malattia è limitato complessivamente a 44.
Maternità
Se nel periodo in cui percepisci delle indennità di disoccupazione partorisci, puoi far valere il tuo diritto alle indennità in caso di maternità presso la cassa di compensazione AVS.

AVS, AI, IPG, cassa pensioni

I premi per le assicurazioni AVS, AI e IPG continuano ad essere versati tramite l’assicurazione contro la disoccupazione, in proporzione alla tua indennità di disoccupazione.
I premi LPP coprono l’assicurazione rischi invalidità e decesso, sempreché la tua indennità giornaliera sia superiore a 81.20 franchi. Non viene invece accantonato nessun capitale di risparmio.

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