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Ho ricevuto o inoltrato la disdetta del contratto di lavoro?

cosa devo considerare?

Termine di disdetta

In caso di licenziamento, verifica immediatamente se il termine di disdetta è stato rispettato:

  • Se il tuo rapporto d’impiego è retto da un contratto collettivo di lavoro, valgono i termini di disdetta di quest’ultimo.
  • Senza contratto collettivo di lavoro (im Normalfall), e nel caso normale, vale il termine di disdetta indicato nel tuo contratto di lavoro.
  • Dopo il periodo di prova è di almeno un mese.

  • Se ilcontratto di lavoro non riporta indicazioni riguardanti il termine di disdetta,
    quest’ultimo si orienta al Codice delle obbligazioni svizzero:
    • durante il periodo di prova: 7 giorni (per un giorno qualsiasi)
    • dopo il periodo di prova nel 1° anno di servizio: 1 mese (per la fine di un mese)
    • dal 2° al 9° anno di servizio incluso: 2 mesi (per la fine di un mese)
    • dal 10° anno di servizio: 3 mesi (per la fine di un mese)

Protezione dal licenziamento (periodo protetto)

Se non sono applicabili altre regolamentazioni (come un contratto collettivo di lavoro), dopo il periodo di prova il datore di lavoro
non può sciogliere il rapporto d’impiego nei seguenti casi:

  • durante il servizio obbligatorio, militare o di protezione civile, oppure il servizio civile svizzero e – se il servizio dura più di 11 giorni – nelle 4 settimane precedenti e seguenti
  • allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa:
    • per 30 giorni nel 1° anno di servizio
    • per 90 giorni dal 2° al 5° anno di servizio incluso
    • per 180 giorni dal 6° anno di servizio
  • donne: durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
  • allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero
Disdetta in un periodo protetto
La disdetta data durante un periodo protetto è nulla e inefficace. Il contratto dovrà essere nuovamente disdetto una volta terminato il periodo protetto.
Se, invece, la disdetta è stata data prima del periodo protetto e all’inizio di quest’ultimo il termine di disdetta non era ancora giunto a scadenza,
il periodo di disdetta è sospeso e riprende a decorrere dopo la fine del periodo protetto.
La disdetta è valida?
In caso di dubbio sulla validità della disdetta o sul rispetto del termine di disdetta:
non esitare a comunicare al datore di lavoro che non concordi con la disdetta e che sei disposto a continuare a lavorare per lui.
Fallo per iscritto tramite lettera raccomandata, poiché in caso di litigio devi esibire le prove di esserti offerto di proseguire il lavoro!

Risoluzione immediata

Se sussistono cause gravi, il rapporto di lavoro può essere risolto immediatamente senza rispettare il termine di disdetta o il periodo protetto – non soltanto dal datore di lavoro, ma anche dal lavoratore.
È considerata causa grave ogni circostanza che non permetta di esigere da chi dà la disdetta la continuazione in buona fede del rapporto di lavoro, ovvero quando il rapporto di lavoro non può proseguire nemmeno per un altro giorno.
La risoluzione immediata è ritenuta giustificata soltanto in casi particolarmente gravi, come furto o molestie sessuali.
In caso di licenziamento immediato, ti consigliamo di fare ricorso per iscritto presso il datore di lavoro.

La disdetta è giustificata?
Se il licenziamento è giustificato, generalmente sussiste una colpa da parte tua. Se un assicurato si ritrova disoccupato per propria colpa, la cassa di disoccupazione riduce le indennità giornaliere. Se ha subito un danno, in determinate circostanze il datore di lavoro può chiederti un risarcimento.

Se invece la disdetta del datore di lavoro non è giustificata, hai diritto a un indennizzo a concorrenza del salario che avresti guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato rispettando il termine di disdetta. Se durante questo periodo consegui un altro guadagno, quest’ultimo verrà dedotto dall’indennizzo.

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