Se non sono applicabili altre regolamentazioni (come un contratto collettivo di lavoro), dopo il periodo di prova il datore di lavoro
non può sciogliere il rapporto d’impiego nei seguenti casi:
- durante il servizio obbligatorio, militare o di protezione civile, oppure il servizio civile svizzero e – se il servizio dura più di 11 giorni – nelle 4 settimane precedenti e seguenti
- allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa:
- per 30 giorni nel 1° anno di servizio
- per 90 giorni dal 2° al 5° anno di servizio incluso
- per 180 giorni dal 6° anno di servizio
- donne: durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
- allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero
Disdetta in un periodo protetto
La disdetta data durante un periodo protetto è nulla e inefficace. Il contratto dovrà essere nuovamente disdetto una volta terminato il periodo protetto.
Se, invece, la disdetta è stata
data prima del periodo protetto e all’inizio di quest’ultimo il termine di disdetta
non era ancora giunto a scadenza,il periodo di disdetta è
sospeso e riprende a decorrere dopo la fine del periodo protetto.
La disdetta è valida?
In caso di dubbio sulla validità della disdetta o sul rispetto del termine di disdetta:
non esitare a comunicare al datore di lavoro che
non concordi con la disdetta e che
sei disposto a continuare a lavorare per lui. Fallo per iscritto tramite lettera raccomandata, poiché in caso di litigio devi esibire le prove di esserti offerto di proseguire il lavoro!