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Diritti e doveri durante l’apprendistato

Siamo a primavera, stagione in cui le allieve e gli allievi all'ultimo anno di scolarità obbligatoria si mettono alla ricerca di un posto di apprendistato. Rispetto a un rapporto di impiego, il rapporto di apprendistato ha tutta una serie di particolarità che vanno osservate per garantire che nulla ostacoli il successo del periodo di formazione professionale.

Per essere valido, il contratto di apprendistato deve avere la forma scritta. Tuttavia, anche se non è stato stipulato un contratto scritto o se il datore di lavoro lo trasmette in ritardo all'ufficio cantonale della formazione professionale, il rapporto di apprendistato è soggetto alle disposizioni della legge federale sulla formazione professionale. Il contratto di apprendistato deve obbligatoriamente disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il periodo di prova, la durata del lavoro e le vacanze. Le parti contraenti sono l'apprendista, il suo rappresentante legale se l'apprendista è minorenne, e l'azienda formatrice. Una volta firmato, il contratto di apprendistato deve essere verificato e approvato dall'ufficio cantonale della formazione professionale.

Termine di disdetta e durata del lavoro

Il periodo di prova decorre dal primo giorno di lavoro e dura da uno a tre mesi. In casi eccezionali, può essere prolungato fino a sei mesi con il consenso delle autorità cantonali. Durante il periodo di prova, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni. Dopo il periodo di prova, il rapporto di apprendistato può essere disdetto immediatamente solo per motivi gravi o risolto solo di comune accordo. In ogni caso, l'azienda formatrice deve comunicare lo scioglimento per iscritto all'Ufficio della formazione professionale e alla scuola professionale.

Oltre al lavoro nell'azienda formatrice, anche le lezioni scolastiche, le materie facoltative e gli esami di fine tirocinio sono considerati tempo di lavoro, ma non lo è il tempo dedicato ai compiti e alla preparazione degli esami al di fuori delle lezioni. I giovani tra i 15 e i 18 anni possono lavorare al massimo nove ore al giorno. I minori di 16 anni possono lavorare al massimo fino alle 20.00 e i maggiori di 16 anni fino alle 22.00. A questa regolamentazione fanno eccezione le professioni tipicamente serali, come la ristorazione.

Diritti e doveri durante l'apprendistato

La persona in formazione deve fare il possibile per raggiungere l'obiettivo formativo. Inoltre, anche il suo rappresentante legale è tenuto, al meglio delle sue capacità, a sostenere il datore di lavoro nell'adempimento di questo importante compito. Proprio come l'apprendista, anche il datore di lavoro è tenuto a fare il possibile per garantire al/alla giovane una formazione specialistica e sistematica conforme al programma di insegnamento professionale. La formazione in azienda deve essere coordinata al meglio con le lezioni delle materie professionali e l'azienda formatrice deve concedere il tempo libero necessario per frequentare la scuola professionale senza detrazioni dallo stipendio.

Trovi maggiori informazioni online alla pagina di Young Syna. In caso di domande, puoi sempre rivolgerti al tuo segretariato regionale.

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