articolo di crisi
Termine | Definizione |
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articolo di crisi |
L’articolo di crisi di un CCL regola la deroga a disposizioni del contratto di lavoro. Esso fu introdotto allo scopo di tutelare o creare impieghi in Svizzera.
Prima di poter introdurre una deroga temporanea alla durata normale annua del lavoro, l’impresa è tenuta a inoltrare una richiesta scritta alla RL motivando la necessità di tale misura. Il tipo, la durata, l’estensione e le modalità così come eventuali compensazioni della deroga vengono poi fissati per iscritto in un accordo aziendale. L’accordo entra in vigore con il consenso della maggioranza dell’RL o delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Se non si giunge a un’intesa, è mantenuta la validità del CCL.
Una deroga può essere concordata per un massimo di 15 mesi. Una validità maggiore può essere definita solamente attraverso le parti contraenti. |