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obbligo di diligenza

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Termine Definizione
obbligo di diligenza
L’obbligo di diligenza si compone sostanzialmente di tre elementi che, secondo il singolo caso, possono assumere un peso diverso:
  • evidenziazione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative (art. 8b cpv. 1 e 2 ODist): l’appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti convincenti, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime;
  • provvedimenti contrattuali (art. 8c ODist): nel contratto di appalto l’appaltatore primario deve concordare con il subappaltatore l’eventuale riattribuzione di lavori a un secondo e a un terzo subappaltatore. Deve esigere che nel contratto sia garantito che qualsiasi riattribuzione deve essere sottoposta alla sua approvazione. Può inoltre riservarsi contrattualmente il diritto di consultare i dati sulle condizioni salariali e lavorative per poter esercitare il suo obbligo di diligenza;
  • provvedimenti organizzativi (art. 8c ODist): sono inoltre necessarie misure organizzative per garantire che a ogni attribuzione di lavori nell’ambito del suo progetto di costruzione l’appaltatore primario possa sempre prima controllare il subappaltatore incaricato dell’esecuzione. A tale scopo deve visionare il cantiere per assicurarsi che non vi operi nessun subappaltatore che non sia stato precedentemente da lui controllato.

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