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Attività accessorie: cosa dice la legge?

Sempre più persone svolgono un'attività accessoria retribuita oltre all'occupazione principale, per motivi finanziari o di sviluppo personale. Ma questo lavoro supplementare solleva interrogativi d'ordine pratico e giuridico.

1° caso: cameriera e barista

Sofia lavora al 60 per cento come cameriera presso un ristorante gastronomico, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.45 alle 19.30, ovvero circa 25 ore settimanali. La clientela apprezza il menù proposto dal rinomato chef e il servizio accurato di Sofia, che trova il suo lavoro gratificante. 

Ma Sofia vorrebbe evitare la monotonia. Poiché ama anche la musica e l'intrattenimento, con l'accordo del suo datore di lavoro firma un contratto accessorio al 30 per cento come barista presso una discoteca vicina, dove lavora il venerdì e il sabato dalle 20.00 alle 2.00, cioè 12 ore a settimana. 

Una sera, un cliente del ristorante capita per caso in discoteca e, vedendola lavorare in entrambi i posti, le chiede se sia legale. Sofia, pur avendo informato entrambi i datori di lavoro, inizia a chiedersi se abbia davvero il diritto di svolgere quell'attività accessoria. 

Valutazione giuridica

Cumulando i due impieghi, Sofia lavora 37 ore settimanali, ben al di sotto del massimo di 45 ore consentito per il suo settore. Inoltre, il suo orario garantisce almeno 11 ore consecutive di riposo, un riposo settimanale di 35 ore e una domenica libera ogni due settimane. Sofia rispetta dunque le disposizioni della legge sul lavoro (LL) relative alla durata del lavoro e del riposo. 

Tuttavia, affinché un'attività accessoria sia autorizzata, deve anche rispettare il dovere di diligenza e fedeltà imposto dall'articolo 321a del Codice delle obbligazioni (CO). Anche su questo punto non vi sono problemi, poiché non esiste alcun rischio di concorrenza sleale tra la ristorazione gastronomica e la discoteca. L'attività accessoria di Sofia è dunque perfettamente lecita. 

2° caso: artigiano con una clientela propria

Valerio, falegname di formazione, lavora da molti anni presso una falegnameria di medie dimensioni. È impiegato quattro giorni alla settimana e costruisce cucine, armadi e mobili su misura di fascia alta. Il quinto giorno accetta incarichi propri: piccole riparazioni, modifiche, mobili personalizzati per clienti privati. 

La domanda è elevata e il suo lavoro è apprezzato. Grazie al passaparola, negli ultimi due anni Valerio si è fatto un piccolo giro di clienti. Per lui è un buon equilibrio: apprezza la stabilità del reddito proveniente dall'impresa e può esprimere creatività e autonomia nei suoi progetti personali. 

Ma recentemente il suo datore di lavoro si è mostrato preoccupato: un cliente gli ha chiesto se potesse rivolgersi direttamente a Valerio, menzionando di avergli ordinato un tavolo. Il datore di lavoro vuole sapere se Valerio gli stia facendo concorrenza. Valerio è preoccupato: ha il diritto di avere una propria clientela? E cosa succede se il datore di lavoro si oppone? 

Valutazione giuridica

Non è vietato cumulare un impiego da salariato con un'attività accessoria indipendente, a condizione che quest'ultima non violi il dovere di fedeltà e le disposizioni della legge sul lavoro. Valerio ha quindi in linea di principio il diritto di avere una clientela propria, a condizione che non contatti i clienti del suo datore di lavoro e che informi quest'ultimo della propria attività accessoria. Tuttavia, anche senza un approccio diretto della clientela, svolgere un'attività accessoria nello stesso settore dell'azienda datrice di lavoro espone a un elevato rischio di violazione del dovere di fedeltà – ad esempio nei casi di concorrenza passiva, quando un dipendente, pur senza sollecitarli attivamente, accetta clienti o incarichi affini all'attività del proprio datore di lavoro. 

Lavorando privatamente nello stesso settore per un cliente del proprio datore di lavoro, Valerio viola il dovere di fedeltà e crea concorrenza. Se si tratta di un caso isolato e il datore di lavoro si mostra comprensivo, potrebbero non esserci conseguenze. Tuttavia, questo comportamento potrebbe compromettere il rapporto di fiducia, anche perché il dipendente non ha informato il datore di lavoro. Quest'ultimo potrebbe decidere di procedere a un licenziamento ordinario. 

Se invece Valerio ha contattato diversi clienti del datore di lavoro, questi può procedere al licenziamento con effetto immediato per giusta causa. 

Questo caso evidenzia l'importanza dell'obbligo legale di informazione (previsto dal dovere di fedeltà) in presenza di un rischio di concorrenza, o se l'attività accessoria potrebbe influenzare le prestazioni del dipendente o il suo tempo di lavoro. Tale obbligo contribuisce a mantenere un rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, fondamentale nel quadro contrattuale. 

Nel caso specifico di un'attività accessoria indipendente, occorre in linea di principio informare anche la cassa AVS competente, in modo da definire lo statuto e i contributi sociali. Alcune attività richiedono inoltre autorizzazioni specifiche, ad esempio una licenza per la ristorazione o un permesso per il commercio ambulante, e se il fatturato annuo supera i 100 000 franchi l'iscrizione al registro di commercio diviene obbligatoria. 

Hai domande su un'attività accessoria?

Il tuo segretariato regionale ti fornisce informazioni sugli aspetti giuridici e di sicurezza sociale.

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