Di Syna su 6.11.2026
Categoria: Diritto

Vacanze: quante, quando e come?

Quante vacanze mi spettano? Posso prendermi tre settimane di fila? E i giorni di vacanza che non percepisco entro fine anno vanno persi? Sulle vacanze i dubbi sono tanti. Due esempi tratti dalla vita lavorativa di tutti i giorni mostrano quali diritti hanno le lavoratrici e i lavoratori e a che cosa dovrebbero prestare attenzione. 

​Caso 1

Tre settimane di vacanza di fila – si può? Saskia ha 51 anni e lavora come pittrice in un'azienda assoggettata al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura. L'anno prossimo vorrebbe realizzare un desiderio che coltiva da tempo: partire in viaggio per tre settimane. Ma può davvero assentarsi così a lungo? E il suo capo può rifiutarle le vacanze perché d'estate il lavoro è particolarmente intenso?

Saskia ha diritto a 27 giorni di vacanza all'anno. Sono molti di più delle quattro settimane minime prescritte dalla legge. Il CCL prevede infatti 27 giorni di vacanza per le lavoratrici e i lavoratori dai 50 anni compiuti. Anche il personale più giovane beneficia di condizioni migliori rispetto alla legge: tra i 20 e i 50 anni i giorni fruibili sono 22.

La valutazione giuridica

Il Codice delle obbligazioni (CO) prevede che le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto ad almeno quattro settimane di vacanze pagate all'anno. Fino ai 20 anni compiuti le settimane sono cinque. I contratti collettivi e i contratti individuali di lavoro possono prevedere condizioni più generose. Molti CCL prevedono giorni di vacanza supplementari soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori più anziani.

Ma Saskia può fare tre settimane di vacanza di fila? In linea di principio sì, purché non vi si oppongano motivi aziendali concreti. Secondo l'articolo 329c CO, almeno due settimane di vacanza all'anno devono essere consecutive. Questo non significa però che dopo due settimane si debba per forza rientrare. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) precisa espressamente che il datore di lavoro deve concedere tre settimane di vacanza consecutive se non vi si oppongono interessi aziendali concreti.

Tuttavia Saskia non può decidere da sola quando andare in vacanza. L'ultima parola spetta, di principio, al datore di lavoro. Questi deve però tenere conto dei suoi desideri, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda. Un rifiuto generico, motivato dal fatto che c'è sempre molto da fare, non è di per sé sufficiente.

Per questo è importante pianificare per tempo. Secondo la SECO, di regola le vacanze andrebbero fissate almeno tre mesi prima. Le vacanze già autorizzate possono essere spostate all'ultimo momento solo in caso di emergenza. Nel caso di Saskia c'è una particolarità: il suo CCL prevede che, a seconda del diritto alle vacanze, cinque o dieci giorni di vacanza debbano essere presi nei mesi invernali, da novembre a marzo. La data esatta viene fissata dal datore di lavoro. Nella sua pianificazione Saskia deve tenere conto anche di questa regola. 

​Caso 2

I giorni di vacanza decadono a fine anno? Elmedin lavora come impiegato di commercio presso un grande rivenditore online. La fine dell'anno si avvicina, gli ordini non mancano e c'è un sacco da fare. Gli restano ancora dodici giorni di vacanza. In realtà non ha nessuna voglia di prenderli adesso. Preferirebbe riportarli all'anno successivo e fare poi un viaggio più lungo.

Il suo datore di lavoro non ha nulla in contrario. A pranzo, però, un amico gli racconta che si possono riportare all'anno nuovo al massimo cinque giorni di vacanza. Tutti gli altri andrebbero persi automaticamente il 31 dicembre. Elmedin non sa più cosa pensare. Deve prendere delle vacanze all'ultimo momento per non perdere i suoi diritti?

La valutazione giuridica

L'amico di Elmedin si sbaglia. Nel diritto del lavoro svizzero non esiste una regola generale secondo cui si possono riportare all'anno successivo al massimo cinque giorni di vacanza. E le vacanze non godute non vanno nemmeno perse automaticamente a fine anno.

L'articolo 329c CO prevede che le vacanze siano assegnate di regola durante il corrispondente anno di lavoro. E c'è una buona ragione: le vacanze servono a recuperare regolarmente le forze e non vanno accumulate per anni. Se però per motivi aziendali o personali le vacanze non possono essere godute interamente, il diritto rimane in linea di principio intatto. Elmedin non perde quindi i suoi dodici giorni semplicemente con il passaggio al nuovo anno.

Le vacanze non possono però nemmeno essere rinviate all'infinito. Di principio il diritto alle vacanze si prescrive in cinque anni. Il termine decorre dalla fine dell'anno per il quale le vacanze erano dovute.

I datori di lavoro possono inoltre stabilire regole per la fruizione delle vacanze ed esigere che vengano pianificate per tempo. Sono anche responsabili del fatto che il loro personale possa effettivamente riposarsi. Per questo Elmedin non può pretendere di accumulare a tempo indeterminato tutte le sue vacanze, anche se preferirebbe lavorare.

Gli conviene mettere per iscritto il riporto dei dodici giorni di vacanza e concordare per tempo con il suo datore di lavoro quando fruirli l'anno successivo.

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