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Distacco di personale in Svizzera

Sempre più spesso le imprese estere distaccano temporaneamente propri dipendenti in Svizzera. Quali disposizioni si applicano durante l'impiego in Svizzera? E come si garantiscono condizioni di lavoro eque?

La legge federale sui lavoratori distaccati garantisce che i lavoratori stranieri distaccati temporaneamente in Svizzera possano fruire delle stesse condizioni di impiego dei dipendenti svizzeri. Tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e assicura condizioni di concorrenza eque, fissando standard minimi per durata del lavoro, salario e assicurazioni sociali. Disciplina anche i controlli e le sanzioni in caso di infrazioni alle disposizioni da parte dei datori di lavoro.

Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve trasmettere per iscritto all'autorità cantonale competente le informazioni necessarie sui lavoratori distaccati, compresi identità, salario, attività e luogo di lavoro. Le infrazioni alla legge sui lavoratori distaccati possono comportare sanzioni amministrative e richieste di pagamenti retroattivi.

Caso 1: salario minimo

Benedikt vive a Friburgo in Brisgovia (Germania) e da diversi anni lavora come falegname in un'azienda di famiglia di medie dimensioni. È specializzato nella finitura d'interni e nella realizzazione di mobili su misura. Quando il suo datore di lavoro si aggiudica un grosso progetto a Basilea Città (arredare gli interni di un nuovo edificio per uffici), Benedikt viene distaccato in Svizzera per tre mesi.

Dal 15 gennaio al 15 aprile 2026 lavora in cantiere insieme a un team internazionale. Apprezza la nuova esperienza e l'opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali. Con il passare del tempo, però, si accorge che il suo salario resta invariato, nonostante il costo della vita più alto in Svizzera. Confrontandolo con quello dei colleghi locali, sospetta che la sua retribuzione non corrisponda agli standard minimi in vigore in Svizzera.

Benedikt si chiede quali norme di diritto del lavoro si applichino durante il suo distacco e se abbia diritto a un adeguamento del salario.

In Svizzera è in vigore il CCL per il mestiere del falegname, dichiarato di obbligatorietà generale. Vi sono fissati standard minimi svizzeri, vincolanti anche per i lavoratori distaccati, quali salario, durata del lavoro o indennità per le ore supplementari. Per il periodo del distacco, dunque, il CCL per il mestiere del falegname si applica anche a Benedikt.

Benedikt ha quindi diritto a un conteggio del salario corretto, conforme alle disposizioni del CCL. Come prima cosa dovrebbe verificare l'esattezza dei conteggi ricevuti. Successivamente può cercare il colloquio con il proprio superiore e con l'ufficio del personale per chiarire l'errore. Se non si arriva a una soluzione soddisfacente, Benedikt può far valere i propri diritti rivolgendosi all'organo di controllo del CCL o all'autorità cantonale. Con un'attenta documentazione, un chiarimento interno e, se necessario, l'intervento di organi di controllo esterni, Benedikt può ottenere quanto gli spetta. Il datore di lavoro, dal canto suo, è tenuto a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di legge.
Caso 2: ore supplementari

Therese vive a Cernay, in Alsazia (Francia), e da diversi anni lavora come addetta alle pulizie per una grande impresa francese del settore. In Francia il suo orario contrattuale è di 35 ore settimanali. Per un ampio progetto di pulizie di fine cantiere viene distaccata a Basilea Città dal 1° febbraio al 31 marzo 2026. Date le tempistiche molto strette, il datore di lavoro le chiede regolarmente di lavorare più a lungo: in alcuni giorni lavora anche oltre dieci ore. Per le ore supplementari prestate non riceve alcuna indennità né compensazione in tempo libero. Quando lo fa notare, l'azienda risponde in modo evasivo, lasciando intendere che simili regole «sono normali negli impieghi all'estero». In realtà, il datore di lavoro punta evidentemente sul fatto che Therese non conosca i suoi diritti.

Therese è confusa e vorrebbe sapere quale diritto si applichi al suo caso e come può procedere.

Durante il distacco in Svizzera vanno rispettate le disposizioni sulla durata del lavoro della legge sul lavoro (LL) e le disposizioni del CCL per il settore delle pulizie. Therese ha diritto a un'indennità per le ore supplementari: un supplemento salariale del 25% oppure una compensazione in tempo libero. Anche se Therese vive in Francia, per il suo impiego in Svizzera si applica comunque il diritto del lavoro svizzero. Secondo la cifra 7.3 del CCL per il settore delle pulizie, il lavoro che supera la durata massima settimanale di 50 ore (lavoro straordinario) è soggetto alla legge sul lavoro.

Per regolarizzare la situazione, Therese dovrebbe innanzitutto cercare il colloquio con il proprio superiore e con l'ufficio del personale, richiamando l'attenzione sulle disposizioni di legge in vigore. Se ciò non sortisse alcun effetto, può rivolgersi alla commissione paritetica e all'autorità cantonale, che possono verificare eventuali infrazioni alla legge e, se del caso, comminare sanzioni. Therese può anche avviare un'azione legale.
Conclusione

Entrambi i casi mostrano che il diritto del lavoro svizzero e i pertinenti contratti collettivi non si applicano unicamente alle lavoratrici e ai lavoratori residenti in Svizzera, ma anche a quelli distaccati. I lavoratori distaccati hanno il diritto di appellarsi al diritto del lavoro svizzero, che si tratti di salario o, ad esempio, di durata del lavoro. Quando i datori di lavoro disattendono queste norme, le lavoratrici e i lavoratori interessati possono avviare azioni legali.

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