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Prestito di personale nella pratica: due casi, due punti di vista

L'impiego di personale temporaneo è ormai una pratica comune in molti settori: l'edilizia, l'organizzazione di eventi, la logistica o l'industria lavorano regolarmente con dipendenti assunti tramite agenzie per il prestito di personale. Per le aziende significa maggiore flessibilità; per le lavoratrici e i lavoratori la possibilità di svolgere mansioni diversificate. Ma non di rado si pongono questioni di natura prettamente pratica.

Caso 1: Nadine inciampa in cantiere

Nadine ha 24 anni, è piena di energia e sempre pronta a rimboccarsi le maniche. Tramite la sua agenzia di lavoro temporaneo ottiene un incarico di due mesi in un grande cantiere. Lì c'è gran movimento: elettricisti, imbianchini, installatori sanitari, tutti all'opera contemporaneamente. A Nadine viene chiesto di aiutare con le finiture interne, trasportare componenti di mobili e preparare le pareti. Un lunedì mattina accade l'imprevisto: tra bobine di cavi e cassette degli attrezzi inciampa, cade e si ferisce a un piede. Per fortuna nulla di grave, ma abbastanza doloroso da costringerla a casa per qualche giorno. Mentre rientra si pone una domanda che molti lavoratori e lavoratrici in prestito si fanno: «Chi è responsabile della mia sicurezza? L'agenzia interinale o l'impresa per cui sto lavorando?»

Valutazione giuridica
Formalmente, Nadine è assunta dall'impresa per la fornitura di personale a prestito, che paga il salario, versa i contributi alle assicurazioni sociali ed è responsabile per l'annuncio all'assicurazione contro gli infortuni. Il contratto di lavoro esiste quindi esclusivamente tra lei e l'agenzia interinale. Sul cantiere, però, è l'impresa edile a fare da riferimento: assegna i compiti, organizza le pause ed è tenuta a garantire
la sicurezza sul lavoro. È proprio qui il punto cruciale: la responsabilità per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sono di competenza dell'azienda utilizzatrice (art. 328 CO, legge sul lavoro, LAINF). Ciò comprende ogni aspetto, dai caschi protettivi alle istruzioni chiare, fino agli ostacoli come quelli che hanno causato l'infortunio di Nadine. In caso d'incidente, Nadine deve segnalarlo all'agenzia interinale. Sarà quest'ultima a trasmettere la comunicazione all'assicurazione contro gli infortuni. In sintesi: la sicurezza sul lavoro è responsabilità dell'impresa utilizzatrice, mentre l'obbligo assicurativo e la gestione amministrativa spettano all'agenzia per il prestito di personale.

Caso 2: termine di disdetta in un rapporto di lavoro temporaneo

Samuele ha 27 anni e lavora da oltre un anno presso un'impresa per la fornitura di personale a prestito autorizzata. Il suo contratto è a tempo indeterminato, ma gli incarichi variano a seconda dei mandati. Dall'inizio di ottobre è impiegato in un grande cantiere, dove aiuta a gettare il calcestruzzo, prepara le armature e svolge vari lavori che si presentano in cantiere. Gli piace il lavoro fisico, l'intesa nel team e la varietà delle attività del cantiere. Il 10 ottobre, però, Samuele riceve una telefonata dalla sua consulente personale, la quale gli comunica che il suo incarico
sta per terminare e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro sarà disdetto per la fine di novembre. Samuele è stupito. «Un momento!» pensa. «Sono assunto da oltre un anno: possono davvero licenziarmi con così poco preavviso? » Si chiede quale termine di disdetta si applichi nel suo
caso: quello previsto dal Codice delle obbligazioni, quello del CCL per il prestito di personale o magari quello del CNM per l'edilizia principale in Svizzera?


Valutazione giuridica
Samuele ha un rapporto di lavoro con l'agenzia di lavoro interinale, non con l'impresa in cui è impiegato. A tale rapporto si applicano sia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO), sia quelle del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, che è dichiarato di obbligatorietà generale ed è quindi vincolante. Essendo Samuele impiegato nell'edilizia principale, si applica anche l'articolo 20 del CCL prestito di personale. Questo obbliga l'agenzia a garantire al lavoratore, durante l'incarico, le stesse condizioni d'impiego e salariali previste da un eventuale CCL settoriale, nel nostro caso quello dell'edilizia principale. Ciò riguarda in particolare i salari minimi, la durata del lavoro e la regolamentazione delle spese, ma non i termini di disdetta. Riguardo alla disdetta, il CCL prestito di personale prevede nel secondo anno di servizio un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese. Secondo l'articolo 335c CO, invece, il termine è di due mesi per la fine di un mese. In base al principio del trattamento più favorevole (art. 361 CO), si applica sempre la norma più vantaggiosa per il lavoratore. Nel caso di Samuele, è il termine più lungo previsto dal CO a offrirgli la tutela migliore contro il licenziamento. Ciò significa che se il licenziamento è stato comunicato il 10 ottobre, il rapporto di lavoro terminerà solo il 31 dicembre e non già alla fine di novembre.

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