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Divieto di concorrenza: cosa bisogna sapere

Se un contratto di lavoro contiene una clausola con un divieto di concorrenza, al termine del rapporto d'impiego il dipendente non può fare concorrenza all'ex datore di lavoro.

In che cosa consiste il divieto di concorrenza?

Ci sono diversi tipi di clausole di questo tipo applicabili a un contratto di lavoro: può trattarsi del divieto di gestire una ditta concorrente, di lavorare per azienda dello stesso ramo o anche di essere interessati a un'attività simile. Il divieto deve avere la forma scritta. Ed è valido unicamente se il collaboratore potrebbero effettivamente entrare in concorrenza.

Quali sono i limiti di un divieto di concorrenza?
Il divieto non deve mettere a rischio l'avvenire economico del collaboratore. Pertanto, va limitato in termini di luogo, periodo di tempo e tipo di attività.
  • Luogo: la regione in cui si applica il divieto (città, Cantone ecc.) deve essere definita con precisione e in nessun caso può estendersi oltre il raggio d'azione del datore di lavoro.
  • Periodo di tempo: la validità del divieto è limitata a tre anni. Tuttavia, in circostanze particolari possono esserci delle eccezioni.
  • Tipo di attività: il divieto di concorrenza non deve impedire completamente al collaboratore di esercitare un lavoro che corrisponde alla sua formazione, ma può proibire unicamente le attività eseguite in modo simile o identico nella precedente azienda.
Attenzione: una clausola sproporzionata non è semplicemente nulla: un tribunale può infatti ridimensionarla (art. 340a cpv. 2 CO).
Quali sono le conseguenze di una violazione del divieto di concorrenza?

In caso di violazione, l'ex dipendente è tenuto a risarcire il danno risultante. Se è stata concordata una sanzione pecuniaria, il collaboratore deve pagare l'importo concordato senza che l'azienda debba provare il danno.

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